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Regolamento tirocini L-14

Laurea triennale in Scienze per i Servizi Giuridici

 

Disciplina delle attività dei tirocini


 

I termini stage e tirocinio, stagista e tirocinante sono utilizzati come sinonimi ai fini del presente regolamento.
Il tirocinio può essere svolto in alternativa alle abilità informatiche.
Il tirocinio può essere svolto da studenti iscritti al secondo e terzo anno; a seconda del progetto formativo proposto può esser necessario avere sostenuto specifici esami o corsi. Di norma lo stage può essere effettuato presso qualsiasi datore di lavoro pubblico o privato purché l’attività sia pertinente con gli obiettivi formativi del corso di studi che si frequenta e il progetto formativo venga preventivamente approvato dal tutor accademico d’intesa con l’ente ospitante.
Si può attivare lo stage solo in seguito alla stipula di una convenzione.

Obiettivi formativi
L’obiettivo del tirocinio, conforme al percorso formativo dello studente, è quello di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro nell’ambito giuridico amministrativo, pubblico e privato, delle imprese, nel settore del sistema sociale e istituzionale, nonché in quello libero professionale.
Costituisce oggetto del tirocinio l’approfondimento delle principali procedure giuridico-amministrative peculiari alla struttura ospitante.

Durata
La durata del tirocinio è di 125 ore, equivalenti a 5 crediti (1 cfu ogni 25 ore di stage). Per durate minori non vengono riconosciuti crediti formativi.

Tutor
Ogni tirocinante è seguito da due tutor. Il primo è indicato dall’ente ospitante e costituisce il punto di riferimento per l’inserimento dello studente nella realtà lavorativa. Il secondo è indicato dall’Università e fornisce supporto nell’attività formativa connessa al tirocinio.
Il tutor universitario può essere individuato tra i docenti afferenti al corso di laurea.

Riconoscimento dei crediti
Il riconoscimento dei crediti formativi da parte del Consiglio del Corso di studio è subordinato alla presentazione della documentazione di fine tirocinio, disponibile nella sezione dedicata del sito web del Dipartimento, secondo la procedura ivi descritta.
Non sono riconosciuti crediti per stage svolti senza che l’attività sia stata regolata da apposita convenzione e da progetto formativo.

Riconoscimento attività lavorativa
Si riconosce come stage il periodo di praticantato svolto presso un consulente del lavoro. In alternativa all’attività di stage, lo studente può chiedere il riconoscimento della propria attività lavorativa secondo i seguenti criteri:
- l’attività lavorativa deve essere in corso (con contratto a tempo determinato o indeterminato o equipollente);
- nel caso di attività lavorativa svolta nel passato, la stessa deve essersi conclusa non più tardi di 5 anni prima dalla data di richiesta e deve essere stata svolta per un periodo continuativo di almeno 2 anni;
- l’attività lavorativa svolta deve essere coerente con il percorso di studio prescelto e con le materie giuridiche e/o economiche in esso insegnate.