Deforestazione e mercato europeo: come l’UE interviene sulle filiere globali
Quando acquistiamo una confezione di caffè, una barretta di cioccolato o un prodotto in legno, raramente conosciamo il percorso compiuto da queste merci prima di arrivare nelle nostre case. Molti beni di uso quotidiano dipendono infatti da filiere globali che collegano imprese, territori e consumatori situati in diverse parti del mondo. Le modalità di produzione di alcune materie prime possono avere conseguenze sulla conservazione delle foreste, sulla biodiversità e sul clima.
È in questo contesto che si inserisce il Regolamento (UE) 2023/1115, che interviene sul rapporto tra mercato europeo e catene di approvvigionamento internazionali. L’obiettivo non è vietare il commercio, ma garantire che i prodotti interessati rispettino requisiti ambientali, di legalità e di tracciabilità.
Il Regolamento si applica a sette materie prime: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno oltre ai prodotti derivati elencati nell’allegato I del Regolamento 2023/1115.
Tali materie prime sono state individuate per la loro rilevanza rispetto al contributo del consumo dell’Unione europea alla deforestazione globale e per la possibilità che l’intervento europeo produca effetti rilevanti sulla riduzione della deforestazione.
“L’articolo 3” stabilisce che i prodotti interessati devono rispettare tre condizioni fondamentali: essere a deforestazione zero, essere stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione ed essere accompagnati da una dichiarazione di dovuta diligenza.
Il Regolamento attribuisce responsabilità specifiche agli operatori e ai commercianti. Gli obblighi variano in base al ruolo e alla dimensione dell’impresa, ma mirano complessivamente a garantire la tracciabilità e la conformità dei prodotti. Tra le informazioni richieste rientra anche la geolocalizzazione degli appezzamenti nei quali sono state prodotte le materie prime, utile a verificarne la provenienza e a rendere più efficaci i controlli.
La dichiarazione di dovuta diligenza è l’atto con cui l’operatore attesta di aver esercitato la dovuta diligenza prevista dal Regolamento, dichiara che il rischio è nullo o trascurabile e assume la responsabilità della conformità del prodotto.
I cittadini non sono i destinatari diretti degli obblighi previsti dall’EUDR. Tuttavia, comprendere l’origine dei prodotti e il funzionamento delle filiere internazionali consente di conoscere meglio il rapporto tra consumo, commercio e tutela ambientale. La protezione delle foreste richiede infatti un’azione coordinata tra istituzioni europee e nazionali, autorità di controllo, operatori economici, Paesi produttori e comunità interessate.
Per il Centro di Documentazione Europea dell’Università di Macerata, approfondire il Regolamento (UE) 2023/1115 significa avvicinare i cittadini al funzionamento concreto delle politiche dell’Unione e mostrare come il diritto dell’Unione europea intervenga sulle filiere attraverso obblighi di informazione, tracciabilità e dovuta diligenza, accompagnati dai controlli delle autorità competenti.
Conoscere questi strumenti contribuisce a sviluppare una cittadinanza europea più informata e consapevole del rapporto tra mercato, tutela dell’ambiente e responsabilità globale.
Riferimenti:
